L’INDENNITA’ DI PATERNITA’ IN FAVORE DEI LAVORATORI AUTONOMI

L’INDENNITA’ DI PATERNITA’ IN FAVORE DEI LAVORATORI AUTONOMI
22 Luglio 2016: L’INDENNITA’ DI PATERNITA’ IN FAVORE DEI LAVORATORI AUTONOMI 22 Luglio 2016

Il d.lgs. 15.06.2015, n. 8 (cd. Jobs Act) ha introdotto in favore dei lavoratori autonomi una indennità di paternità. Con la circolare n. 128 in data 11.07.2016, l’I.N.P.S. fornisce quindi le istruzioni necessarie ai lavoratori autonomi per fruire di tale indennità. In essa viene precisato che il “diritto all’indennità è previsto a condizione che la madre sia lavoratrice dipendente o autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, mezzadra) e sorge qualora il padre rimanga l’unico genitore al verificarsi dei seguenti eventi: morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio da parte della madre, affidamento esclusivo del figlio al padre”.Inoltre, l’indennità di paternità è riconosciuta in relazione agli eventi che si sono verificati dal 25.06.2016 in poi. Ulteriore requisito per poter beneficiare dell’indennità di paternità è che il padre, lavoratore autonomo, durante “il periodo di indennità di paternità: sia iscritto ad una delle gestioni INPS per i lavoratori autonomi ….e sia in regola con versamento dei contributi per il periodo indennizzabile di paternità”. La circolare contiene numerose esemplificazioni. La misura dell’indennità di paternità viene calcolata in base alle stesse regole previste per l’indennità di maternità ed è quindi pari all’80% di un importo giornaliero individuato a seconda dell’attività autonoma svolta. Per poter fruire di questa indennità, l’interessato deve presentare apposita domanda alla Struttura I.N.P.S. di competenza, a mezzo posta elettronica certificata, entro il termine prescrizionale di una anno decorrente dal giorno successivo al periodo indennizzabile.

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